<  Torna alle Aree di Intervento

giuridica

Psichiatria e Psicologia Giuridica


La psicologia giuridica si propone come ambito scientifico di connessione tra psicologia, scienze umane e diritto. Lo strumento tecnico di cui si avvale è la perizia (dal latino peritus = esperto), ovvero l'analisi e la valutazione di situazioni e persone da parte di un esperto, nella quale vengono tracciati la storia personale, il profilo psicologico e di personalità ed il quadro clinico dei soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, civili o penali.

La Psichiatria Forense è una scienza ausiliaria della criminologia, che connette giurisprudenza, medicina e salute mentale. Fornisce giudizi diagnostico-valutativi in merito alle condizioni mentali di un soggetto, in relazione ad un reato e ad un preciso momento dell’iter giudiziario.
Come la Psicologia Giuridica, si avvale dello strumento della perizia.


Consulenza tecnica e perizia psicologica


Sono molteplici le circostanze ed i momenti in cui, durante un procedimento civile o penale, i Magistrati ed i Legali possono ricorrere ad una Consulenza Psicologica; per citare alcuni esempi: nella separazione e nel divorzio, nei processi penali, nella valutazione del danno non patrimoniale, ecc.
Occorre competenza, professionalità ed esperienza per gestire le procedure tecnico-peritali, garantendo nel contempo un valido supporto psicologico.
Gli Psichiatri Forensi lavorano con il Giudice, il Magistrato o il Legale per valutare la competenza individuale di poter assistere ad un processo sulla base di un disturbo mentale o un'anomalia, nonché per aggiungere eventuali raccomandazioni sulla sentenza finale. Tra gli aspetti trattati da questo settore disciplinare vi sono: la responsabilità professionale dello psichiatra, come il rischio di denuncia per sequestro di persona per TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) non opportunamente e legittimamente prescritto, o quello di denuncia di omissione di soccorso per un ricovero non effettuato, perché non ritenuto indispensabile dallo psichiatra, cui seguono atti auto/etero-aggressivi.
Le attività connesse alle richieste del Giudice o del difensore di perizia psichiatrica dell'imputato sono utili per valutare l'imputabilità, ovvero la capacità di comprendere e sostenere l'evento processuale, ed anche se, al momento in cui il fatto è stato commesso, il reo fosse in stato patologico mentale da diminuire totalmente o grandemente la sua capacità di intendere e di volere.
Oltre a ciò, vi sono due principali aree di valutazione criminale nella Psichiatria Forense che sono la “valutazione delle competenze” e la “valutazione dello status mentale all'atto del delitto”.


Lo studio propone assistenza qualificata per consulenza d’ufficio , di parte , stragiudiziale.


La nozione di consulenza tecnica richiama quella di accertamento tecnico, e cioè di una collaborazione che la parte (pubblica o privata) si assicura al fine di fornire al Giudice una valutazione che comporta particolari competenze scientifiche. Nel corso delle indagini, infatti, può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale. In siffatte ipotesi non è sempre inevitabile il ricorso alla perizia, ma può apparire sufficiente anche il parere tecnico espresso da un esperto che, invece che dal giudice, venga scelto dalla parte.
Tale parere non costituisce prova, ma attraverso l'esame dibattimentale dell'esperto, è suscettibile di diventare tale. All'espletamento della consulenza può procedere un soggetto qualificato (esperto) nominato da una delle parti.
La Legge si preoccupa altresì di contemperare le esigenze investigative del Pubblico Ministero con quelle del contraddittorio.
Accanto a questa figura di consulente se ne può affiancare un'altra, che ha caratteristiche parzialmente diverse, in quanto suppone l'espletamento di una perizia, alla quale partecipano gli eventuali tecnici di fiducia delle parti (i periti vengono infatti nominati dal giudice, e scelti da un apposito albo). L'art. 225 c.p.p. precisa che il Pubblico Ministero e le Parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.